Il metodo di lavoro utilizzato per l’individuazione dei requisiti di correttezza nell’utilizzo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa all’interno dei call center può e deve essere ”esportato” all’interno di altri settori. Questo il senso delle ultime indicazioni fornite dal ministero del Lavoro rispetto all’annunciata ”stretta” sul corretto utilizzo del contratto a progetto. Le linee guida, annunciate nel dicembre scorso, entrano nella fase operativa con i controlli che partono dal 1˚ marzo.
Per il Presidente dell’ALAI – CISL di Frosinone Enrico Coppotelli, l’intervento è attuativo in quanto previsto dal protocollo del 23 luglio 2007, con il quale il Governo si è impegnato a proseguire nelle azioni rivolte a contrastare l’elusione della normativa di tutela del lavoro subordinato, ponendo particolare attenzione alle collaborazioni svolte da lavoratori, anche titolari di partita iva che esercitino la propria attività per un solo committente e con un orario di lavoro predeterminato, ed anche per questo motivo sul testo sono state preventivamente consultate le parti sociali.
Nel corso della consultazione la Cisl, oltre ad aver valutato oggettivamente corretta l’impostazione della circolare, ha apprezzato che le attività ispettive siano indirizzate verso il contrasto all’utilizzo abusivo del lavoro a progetto, che a 4 anni dall’emanazione del dlgs 276/03, continua a rappresentare una questione problematica. Particolare importanza, secondo le indicazioni del Ministero del Lavoro, dovrà avere il rispetto della forma scritta del contratto di lavoro, la sua non totale coincidenza con l’attività principale o accessoria dell’impresa, la considerazione dell’inserimento in organico come non requisito sufficiente di per sé a giustificare una collaborazione a progetto.
Decisamente rilevante anche la natura della stessa prestazione richiesta che non è compatibile con il lavoro
a progetto quando è, per sua natura, elementare, ripetitiva e predeterminata.
Sotto la lente degli ispettori finisce, inevitabilmente anche l’analisi dello svolgimento della prestazione, nei confronti della quale al lavoratore deve restare un margine di operatività che attiene, ad esempio, all’assenza di potere disciplinare incompatibile con il co.co.pro. Il compenso, inoltre, non può essere legato solo al tempo della prestazione, ma richiede la riferibilità all’intero progetto presente nel contratto.
Da valutare con particolare attenzione anche l’eventualità di una clausola di esclusiva legata a fenomeni di monocommittenza. Particolari limitazioni hanno anche i rinnovi, con il divieto che riguarda, in particolare l’ingiustificabilità di una proroga legata ad un progetto identico al precedente. A titolo non vincolante, infine, il ministero indica anche quelle attività che risultano difficilmente inquadrabili nell’uso di co.co.pro. come, tra le diverse indicate ritroviamo: gli addetti alle agenzie ippiche, baby sitter e badanti, cameriere, commessi, custodi, portieri, facchini, istruttori di guida muratori e prestatori di lavoro nel settore agricolo.
Enrico Coppotelli, Responsabile ALAI Cisl Frosinone