E’ stato pubblicato sulla G.U. n° 247 del 23 ottobre 2007 il Decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze attuativo del comma 791, art. 1 contenuto nella Legge Finanziaria per il 2007 (Legge n°296/2006) e relativo all’estensione del diritto di astenersi dal lavoro in caso di gravidanza anche da parte delle lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla Gestione Separata Inps, incluso le associate in partecipazione e le esercenti attività libero professionale iscritte alla suddetta Gestione con le dovute precisazioni/differenziazioni.
Vi illustriamo i contenuti principali.
Il diritto di astenersi dal lavoro in caso di gravidanza a rischio (art. 17 T.U. decreto legislativo 151/2001) con relativa indennità spetta, a tutte le lavoratrici che, iscritte alla Gestione Separata Inps, risultino in regola rispetto al versamento del contributo dello 0,5 per cento destinato al finanziamento delle prestazioni cosiddette temporanee (maternità, malattia, assegno nucleo familiare) e in favore delle quali risultino accreditate almeno tre mensilità della contribuzione dovuta al Fondo nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile.
La misura dell’indennità è pari a quella già prevista per le lavoratrici parasubordinate in caso di maternità e chiarita nell’art. 4 del D.M. 4.4.2002 (ovvero: L’indennità e’ calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile in misura pari all’80 per cento di 1/365 del reddito, derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi e percepito nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile).
Il Decreto chiarisce, inoltre, che il “divieto di adibire le donne al lavoro per i periodi di cui all’art. 16 del Testo unico sulla maternità e paternità” è esteso anche ai committenti di lavoratrici a progetto e categorie simili iscritte alla Gestione Separata Inps”, in altri termini, viene riconosciuto il diritto all’astensione obbligatoria per complessivi cinque mesi anche alle collaboratrici al pari delle lavoratrici dipendenti.
I periodi di astensione dal lavoro per i quali è corrisposta l’indennità di maternità danno luogo a contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e determinazione della relativa misura.
Infine, in relazione ai meccanismi di finanziamento, viene precisato che le prestazioni economiche connesse all’astensione dal lavoro per maternità sono finanziate attraverso una aliquota aggiuntiva pari a 0,22 punti percentuali che si va ad aggiungere all’attuale vigente aliquota pari allo 0,5 per cento. L’aliquota aggiuntiva potrà subire in seguito modifiche finalizzate, comunque, alla copertura dell’intervento in oggetto.
Come Alai Cisl apprezziamo le novità in tema di tutela della maternità contenute nel nuovo decreto in favore, in particolare, delle collaboratrici/i che si va ad aggiungere al riconoscimento della malattia non più limitata ai soli casi di ricovero ospedaliero ma, in relazione alla scelta di incrementare l’attuale aliquota dello 0,5 per cento, segnaliamo la necessità di sollecitare interventi non solo sui meccanismi di finanziamento delle prestazioni cosiddette temporanee ma anche sui meccanismi/requisiti di accesso alle medesime prestazioni che, ad oggi, continuano ad essere troppo restrittivi e inadeguati ai fini della effettiva esigibilità da parte degli aventi diritto. Vale la pena ricordare, infatti, che la Gestione Separata INPS è un fondo decisamente attivo ma che eroga scarsissime prestazioni.
In allegato il testo completo del decreto.
Il Presidente Alai Cisl – Enrico Coppotelli