CANONE RAI: SCADENZA DOMANDE PER ESENZIONE 2 LUGLIO
Ancora pochi giorni e poi non ci sarà più tempo per inviare l’autocertificazione. Chi può inviarla, come fare e cosa bisogna sapere per non vedersi addebitato il canone nella bolletta elettrica.
DI COSA SI TRATTA, CHI NON DEVE PAGARE
Scade il 2 luglio il termine per presentare la dichiarazione sostitutiva che consente di essere esonerati dall’addebito in bolletta per il secondo semestre dell’anno. Una buona notizia, visto che quest’anno ci sono due giorni in più per i ritardatari: il termine ordinario è il 30 giugno ma visto che cade di sabato la scadenza è stata fissata al primo lunedì disponibile, così come previsto dal Decreto Sviluppo del 2011.
Chi non ha nessuna tv in casa e quindi non deve pagare il canone Rai deve compilare il modulo disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. L’autocertificazione va inviata ogni anno, se si continua a non avere l’apparecchio tv. Una volta, infatti, chi non aveva la tv in casa doveva dichiararlo solo una volta.
Per essere esonerati per l’intero anno, la dichiarazione deve essere presentata a partire dal primo luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Invece, la dichiarazione presentata dal primo febbraio ed entro il 30 giugno ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre del medesimo anno.
CHI DEVE PRESENTARE L’AUTOCERTIFICAZIONE
Chi non intende pagare il canone Rai perché non in possesso di un televisore, deve compilare la sezione A del modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate con i propri dati anagrafici e barrando la casella con la quale si autocertifica di non avere apparecchi televisivi in casa. Lo stesso modello può essere utilizzato anche dagli eredi per richiedere l’esonero del pagamento nel caso l’utenza elettrica sia ancora intestata alla persona deceduta, compilando in questo caso la sezione B e indicando data del decesso e codice fiscale del defunto.
A CHI DEVE ESSERE INVIATA LA DICHIARAZIONE PER L’ESONERO
L’autocertificazione può essere inviata direttamente tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, dopo aver fatto la registrazione tramite Fiscononline o Entratel. E’ possibile inoltre rivolgersi a un Caf o ad altri intermediari abilitati. C’è ovviamente anche la possibilità di inviare tutto per posta, tramite raccomandata senza busta, a questo indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22
– 10121 Torino.
ESENZIONI PER OVER 75 E LIMITI DI REDDITO
I cittadini con più di 75 anni sono esonerati dal pagamento dall’abbonamento TV in bolletta. Tale esenzione è riconosciuta ai contribuenti con i seguenti requisiti:
1. Aver compiuto 75 anni;
2. L’esenzione riguarda solo l’apparecchio presente nella residenza;
3. Non convivere con altri soggetti, coniuge escluso, con altri soggetti titolari di reddito;
4. Avere un reddito non superiore ad € 8.000,00 come previsto dal D.M. 16 febbraio 2018
Per coloro che invece intendono beneficiare dell’esenzione a partire dal secondo semestre, la scadenza è fissata al 31 luglio 2018, sempre che il compimento del 75° anno di età avvenga entro tale data.
I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva possono continuare a beneficiare dell’agevolazione nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio nel caso del superamento del limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti
COME FAR VALERE I PROPRI DIRITTI: RICHIESTA DI RIMBORSO
I contribuenti che hanno indebitamente pagato il canone Rai pur possedendo i requisiti anagrafici e di reddito potranno presentare domanda di rimborso.Se hai bisogno di aiuto, spiegazioni e assistenza puoi rivolgerti ai nostri sportelli Adiconsum presenti sul territorio.