Fatturazione dei conguagli ACEA: ADICONSUM ha interpellato l’Autorità per l’energia che ha dato ragione ai consumatori, nel pagamento dei soli consumi
Dopo le contestazioni da parte dell’ADICONSUM di Frosinone, che sta raccogliendo le pratiche per i reclami nei confronti di ACEA, riferiti al conguaglio tariffario 2006 – 2011, rateizzato in 12 rate ed il deposito cauzionale, rateizzato in 2 rate, il Gestore del Servizio Idrico sta scrivendo agli utenti, che hanno intentato la contestazione agli importi, intimando l’immediato pagamento.
ADICONSUM, per voce del Presidente Provinciale Maria Pia Datti, ha scritto all’Autorità per l’energia, che è l’organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di regolazione e di controllo. L’Autorità svolge inoltre una funzione consultiva nei confronti di Parlamento e Governo ai quali può formulare segnalazioni e proposte; presenta annualmente una Relazione sullo stato dei servizi e sull’attività svolta. Con il decreto n.201/11, convertito nella legge n. 214/11, all’Autorità sono state attribuite competenze anche in materia di servizi idrici. L’Autorità per l’energia ha risposto all’ADICONSUM di Frosinone riconfermando le tesi dei reclami intentati, ovvero che per gli addebiti in bolletta importi a titolo di conguaglio, relativi a periodi precedenti al trasferimento all’Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, – avvenuto in data 6 dicembre 2011 per effetto del D.L. Salva Italia – evidenziando come causale il riferimento alla delibera 643/2013/R/idr. Tale causale, in base ai principi di trasparenza, non è corretta, dal momento che la quantificazione di tali importi è decisa dall’Ente d’Ambito o dal soggetto competente sulla base del metodo tariffario previgente al trasferimento all’Autorità delle funzioni di regolazione del settore e che i conguagli in esame non derivano dall’applicazione delle nuove regole tariffarie definite dall’Autorità. Al fine di favorire la massima trasparenza, con la delibera 643/2013/R/idr, l’Autorità ha stabilito alcune regole circa le modalità di esposizione di tali conguagli in bolletta (articolo 31), nonché circa la loro rateizzazione (articolo 32), al fine di garantirne la sostenibilità sociale. Inoltre, si ricorda che l’articolo 10 della Direttiva in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato (delibera 586/2012/R/idr), prevede che “la bolletta riporta i valori della tariffa applicata all’utente finale e l’ultimo aggiornamento, indicando in modo completo la fonte normativa e l’organismo da cui deriva“. Si rammenta che, in base alle vigenti disposizioni regolatorie, è fatto divieto ai gestori di richiedere all’utenza importi per conguagli pregressi non espressamente approvati dall’Ente d’Ambito o dal soggetto competente ai sensi degli articoli 31 e 32 della deliberazione 643/2013/R/idr, ovvero non espressamente deliberati entro aprile 2012 ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. a). Per queste ragioni ADICONSUM ritiene legittimo il suo operato e diffida ACEA a non continuare con queste velate minacce di distacco della linea idrica all’utenza.