Risoluzione del rapporto di lavoro e blocco delle liquidazioni del personale delle amm.ni centrali
Cari amici, appare quanto mai necessario chiarire a tutti voi quanto accaduto nella giornata odierna, nel corso dei lavori parlamentari alla Camera dei Deputati, in fase di conversione del D.L. n. 5/2009 in materia, tra l’altro, di risoluzione del rapporto di lavoro e blocco delle liquidazioni del personale delle amministrazioni centrali (agenzia fiscali – enti pubblici non economici – ministeri – Presidenza del Consiglio – scuola – università) fornendo una puntuale ricostruzione della normativa di riferimento.
1. L’art. 72 della legge 6 agosto 2008, n. 133 aveva previsto la possibilità per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’ art. 1, comma 2 del D.L.vo n°165/2001 (Ministeri – Presidenza del Consiglio – Enti pubblici non economici – Regioni ed autonomie locali – Enti del Servizio sanitario nazionale – Enti di ricerca – Enti art. 70 – Università – Istituzioni scolastiche) della risoluzione del rapporto di lavoro dei propri dipendenti che avessero raggiunto l’anzianità massima contributiva di 40 anni, nel rispetto del termine di preavviso di 6 mesi.
2. Successivamente l’ articolo 6, comma 3 della legge 4 marzo n. 2009 n. 15 ha limitato la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici consentendo nel calcolo dei 40 anni solamente il computo dell’anzianità di effettivo servizio e non più quello dell’anzianità contributiva (escludendo quindi il conteggio dei riscatti per studi universitari o per servizio militare).
3. Nel maxiemendamento presentato oggi in sede di conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (misure di sostegno dei settori industriali in crisi), era stata introdotta nuovamente la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, computando quindi gli studi universitari ed il servizio militare.
Inoltre, a parziale copertura dell’incremento della conseguente spesa previdenziale, il predetto emendamento introduceva il blocco del pagamento dell’ indennità di buonuscita (liquidazione) per i dipendenti delle amministrazioni centrali (agenzia fiscali – enti pubblici non economici – ministeri – Presidenza del Consiglio – scuola – università) fino al 1 gennaio 2013.
4. La parte del maxiemendamento relativa alla reintroduzione del calcolo dell’anzianità contributiva e del blocco del pagamento dell’Indennità di buonuscita è stata dichiarata inammissibile dal Presidente della Camera e quindi espunta dal testo normativo in fase di approvazione.
In allegato vi trasmettiamo il comunicato stampa del Segretario Confederale Gianni Baratta che definisce con chiarezza la posizione della CISL, che non consente alcuno “scippo” della somme per TFR accantonate dai lavoratori nel corso della loro attività di servizio, ricordando come eventuali risparmi di spesa vadano ricercati e conseguiti tra gli innumerevoli sprechi delle amministrazioni sia centrali che periferiche, e vuole prevenire eventuali successivi interventi legislativi
peggiorativi sull’argomento.
Cordiali saluti.
Il Segretario Generale, Giovanni Faverin